PIANTEDOSI E MELONI: BATTI E RIBATTI LE LEGGI VENGONO PIEGATE ALLA BISOGNA

(prima parte)

di Igor Zecchini

L’otto dicembre la commissione europea ha approvato il regolamento sui paesi sicuri, il tassello che mancava per rendere efficace il Patto Europeo per l’immigrazione e l’asilo che dovrà essere operativo il prossimo giugno.

Il Patto europeo su migrazione e asilo, adottato nel maggio 2024, è un insieme di nove regolamenti e una direttiva che rivoluzionano la gestione dei flussi migratori e delle richieste d’asilo, introducendo procedure di espulsione più rapide alle frontiere, un sistema di solidarietà (attenzione non si tratta di solidarietà umanitaria ma di supporto agli stati più pressati dall’arrivo di profughi e profughe per aiutarli nelle operazioni di controllo ed espulsione)  obbligatorio e flessibile tra Stati membri, e regole più stringenti per la registrazione (Eurodac), il rimpatrio e la gestione delle crisi.

Gli atti applicativi chiave includono i regolamenti su Procedura di asilo, Frontiera, Eurodac, Crisi, Qualifiche, Rimpatrio e l’Agenzia per l’Asilo, che mirano a standardizzare il sistema e alleggerire il carico sui Paesi di primo arrivo. In poche parole ci troviamo di fronte ad una scelta netta in cui si abbandona anche la minima parvenza di politiche di accoglienza in direzione di una drastica chiusura delle frontiere di tutt’Europa.

Il Consiglio dell’Unione Europea ha quindi approvato a maggioranza qualificata (contrari Spagna, Grecia, Francia e Portogallo) il regolamento che disciplina il concetto di “paese terzo sicuro”, un elemento chiave del Patto sulla migrazione e l’asilo. Questa normativa mira ad accelerare le procedure di asilo e i rimpatri, introducendo criteri comuni per respingere le domande considerate inammissibili se i richiedenti provengono da nazioni ritenute sicure.

I Punti Chiave del Regolamento

  • Procedure Accelerate: Gli Stati membri sono tenuti ad applicare una procedura di asilo accelerata per i richiedenti provenienti da un paese di origine sicuro. Tali procedure possono essere svolte direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
  • Ampliate Circostanze di Inammissibilità: Il regolamento amplia le condizioni in cui una domanda di asilo può essere respinta, basandosi sul presupposto che, se il richiedente proviene da un paese sicuro, non sussiste un timore fondato di persecuzione.
  • Elenco Comune UE: Il Consiglio ha istituito un primo elenco comune di paesi di origine considerati sicuri a livello europeo. Tra gli Stati inseriti figurano Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.
  • Valenza europea dei provvedimenti di espulsione e autorizzazione agli hub per il rimpatrio nei parsi terzi sicuri

L’approvazione è stata accolta con favore dal governo italiano che la considera una svolta verso una gestione più efficace dei flussi migratori e dei rimpatri. D’altra parte l’autorizzazione alla creazione di centri di rimpatrio in Paesi terzi, risolve una delle grane che pesano sul Meloni e Piantedosi e cioè la questione del centro di Gjader e dall’intesa tra Italia e Albania.

In realtà l’iter del regolamento e del Patto non è ancora concluso perché dopo il via libera del Consiglio, il testo  dovrà essere approvato dal Parlamento europeo per arrivare all’approvazione definitiva, sebbene il Consiglio abbia già adottato formalmente i 10 atti legislativi che riformano l’intero quadro. La Commissione UE è inoltre tenuta a rivedere ulteriormente il concetto di paese terzo sicuro e a proporre eventuali modifiche entro giugno 2025. Difficile pensare che, con gli equilibri politici vigenti , ci saranno sorprese.

L’introduzione del concetto di “paese terzo sicuro” nel diritto dell’Unione Europea ha profonde implicazioni legali che toccano i principi fondamentali del diritto d’asilo, come sancito dalla Convenzione di Ginevra e dalla Carta dei Diritti Fondamentali della stessa UE.

Il nucleo della questione legale risiede nel fatto che la designazione di un paese come “sicuro” crea una presunzione di inammissibilità della domanda di asilo. In pratica, si presume che in quel paese non esistano persecuzioni generalizzate o rischi di trattamenti inumani. Questo inverte l’onere della prova, richiedendo al richiedente asilo di dimostrare che, nel suo caso specifico, tale sicurezza non sussiste.

Il concetto di paese sicuro viene esteso non solo ai paesi di origine dei profughi, ma anche a quelli di transito nonché ai paesi con cui gli stati europei stringono accordi per l’accettazione delle persone espulse.

A questo punto succederà che chi arriva alla frontiera verrà fermato e detenuto in hub appositamente dedicati. Queste strutture potranno essere alla frontiera ma anche in altri luoghi del territorio nazionale (creando così un’ulteriore centro di detenzione amministrativa oltre ai CPR oggi operativi). Strutture che verranno considerate di transito simulando così che non vi sia stato ingresso effettivo sul territorio nazionale. In queste strutture verrà attivata una procedura di screening atta a verificare se la persona potrà o meno richiedere asilo. Se provieni da un paese sicuro o anche se vi hai solo transitato sei automaticamente espulso perché se avevi la possibilità di richiedere asilo lo dovevi fare nei paesi che hai precedentemente attraversato. In ogni caso sarà possibile espellerti se qualche altro paese con cui il governo ha accordi in tal senso è disponibile ad accoglierti.

Un girone infernale è quello che si prospetta per profughi, immigrati ed immigrate nel prossimo periodo. Si preannunciano tempi più che bui, resta solo la nostra mobilitazione per invertire la tendenza. Torneremo a brevissimo su tutto ciò perché molto c’è ancora da dire.